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ITALIA
art. 219, comma 5
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
art. 219, comma 5.1
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.
L’Help Desk ti aiuta a:
comprendere la portata dell’articolo 219 del D.L 03/04/2006 n. 152 e a riconoscere i soggetti obbligati
attenersi alle norme UNI di riferimento, per quanto disponibili e quanto applicabili
applicare la Decisione 129/97 della CE del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio
avvalersi dei manuali e delle position paper delle organizzazioni sottese alle attività di raccolta e recupero degli imballaggi
condividere, con le modalità opportune, le scelte di etichettatura ambientale tra produttore di packaging e utilizzatore
MONDO
Monitoriamo le seguenti aree geografiche:
EUROPA
+
REGNO UNITO
MEDIO ORIENTE:
Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Israele, Qatar, Kuwait, Libano, Oman, Turchia
AUSTRALASIA e ESTREMO ORIENTE:
Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda
NORD AMERICA:
Stati Uniti
+
Canada
CENTRO E SUD AMERICA:
Argentina, Brasile, Chile, Colombia, Messico, Venezuela
NON COMPRENDE:
• Riferimenti di legge. • Disposizioni, anche in materia di sostenibilità ambientale, non afferenti all’etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi. • Etichettatura dei prodotti contenuti.
Come funziona
- le richieste di informazione e chiarimento dovranno pervenire all’indirizzo e-mail:
lex@istitutoimballaggio.it - le aziende riceveranno risposta scritta per e-mail, in ordine di priorità temporale, secondo i tempi necessari alla singola lavorazione.
Cosa non è previsto nel servizio
- non rilascia attestati e/o dichiarazioni di conformità*
- non rilascia pareri di fattibilità giuridica*
* Per queste richieste rivolgersi a Packaging Meeting Srl:
segreteria@packagingmeeting.it
www.packagingmeeting.it